Una donna, anzi due

Bazzico Twitter da relativamente poco. Oggi, tramite uno dei miei contatti mi imbatto in un nome: Franca Viola. Il tweet che leggo è: “Oggi al Quirinale c’era anche l’eroina Franca Viola. Chi la ricorda? Perché i tg non le danno lo spazio che merita?”

Subito dopo leggo, da altra utente: “io me la ricordo. fu la prima a rifiutare il matrimonio riparatore. in sicilia, per giunta”.
Mi incuriosisco e comincio a cercare.  E trovo subito la voce su Wikipedia: eccola.

E’ una storia di mafia, di un sequestro di persona durato una settimana; di strupri e violenza. A subirla è questa donna, sulla soglia dei 18 anni.

La donna “svergognata”, secondo gli usi e costumi, avrebbe dovuto sposare il suo violentatore. Usi e costumi che, per retrogradi e barbari che siano, vengono spesso codificati in legge. Sposando il violentatore, la donna minorenne avrebbe potuto far cadere l’accusa di violenza sessuale, ricorrendo al “matrimonio riparatore”, perché non era considerato un reato contro la persona bensì contro la morale.

Lo ho letto di getto e solo dopo (poco dopo) ho realizzato che si parla di una storia del 1965, neanche 50 anni fa.
Solamente nel 1981 verrà abolito quest’articolo, il 544, dal codice penale. Ed è nello stesso anno che viene abolito il cosiddetto delitto d’onore. Il codice penale, art. 587 recitava così:
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Niente di strano? Vale(va) per i coniugi (quindi per uomini e donne), ma anche per figlia o sorella. Non per figlio o fratello.
D’altronde l’adulterio, art. 559 c.p., era definito per le sole donne:
La moglie adultera [c.c. 151] è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito.
La norma sull’adulterio decadde per due sentenze della Corte Costituzionale del 1968 e 1969. Ma ancora nel 1961 la stessa corte si era espressa in favore della sua piena legittimità.

La storia di questa donna è una storia di dignità, violentata e risorta. E’ una storia finita bene, in fondo. Ma non deve essere stato facile e non deve esserlo neanche ora, se è vero che tuttora incontra ad Alcamo alcuni dei complici del rapitore (erano in 12): “Li incontro ogni tanto. Preferisco evitarli, ma se non riesco li saluto e loro mi salutano, quasi sempre abbassano gli occhi. Magari anche loro sono stati ingannati, magari quello lì gli aveva detto quello che poi ha detto al processo, che io ero d’accordo a sposarlo ma mio padre no”.

Ma per una storia finita bene ce ne saranno state decine e centinaia finite malamente. Eccone una seconda. Stavolta a Gela, anni sessanta. Ancora un rapimento, con la differenza che in questo caso, partecipano attivamente i genitori di lei (e il fratello di lui). Nessuno sporge denuncia ma parte d’ufficio un’inchiesta; la quale piegherà la resistenza della donna, che sposerà il rapitore e permetterà di scagionare i quattro imputati.